Né potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie – per ipotesi – l'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La disposizione ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile solo quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 47 ad art. 42 CO con richiami di dottrina e di giurisprudenza).