, n. 2 ad art. 337c CO). Se non che, la convenuta si impegnava in concreto a rifondere soltanto l'onere effettivo (fino a concorrenza del predetto “importo massimo”: doc. _ a metà). E siccome essa ha sempre contestato l'esborso (risposta, pag. 17 verso il basso; duplica, pag. 14 verso il basso), all'attore incombeva l'onere di provare che il costo del proprio alloggio raggiungeva la postulata cifra di fr.