Il pagamento di tale indennità non dipendeva dagli esborsi effettivi dell'attore né dalla presentazione di distinte, ricevute o altri documenti giustificativi. Essa configura dunque una prestazione di natura salariale, cui il lavoratore ha diritto – in caso di licenziamento ingiustificato – fino alla “scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto” (art. 337c cpv. 1 CO), ossia in concreto fino al 30 giugno 1995 (doc. _). Trattandosi di una quota dello stipendio, dai postulati fr. 44 000.– (fr. 2000.– mensili per 22 mesi) occorre tuttavia dedurre gli oneri sociali (sopra, consid. 6a). Ne deriva una retribuzione netta di circa fr.