Nella fattispecie l'attore valuta il pregiudizio patito in seguito alla rescissione anticipata del rapporto d'impiego in fr. 175 500.– (fr. 110 000.– per la perdita di stipendio dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995, fr. 44 000.– a titolo di rimborso spese, fr. 18 000.– quale partecipazione ai costi d'alloggio, fr. 3500.– per due settimane di vacanze non godute dal 1° luglio al 31 dicembre 1993). La convenuta riconosce tutt'al più la rifusione di fr. 110 000.– a titolo di perdita dello stipendio e contesta ogni altra pretesa. a) Per quel che riguarda in primo luogo il mancato guadagno di fr. 110 000.–, la pretesa del lavoratore, come detto, non è di per sé contestata dalla convenuta.