Decisivo per valutare la tempestività della disdetta – contrariamente al parere dell'attore – non è dunque il momento in cui sono stati commessi i fatti né quello in cui è entrata in vigore la sanzione sportiva, bensì il momento in cui la convenuta disponeva, o poteva ragionevolmente disporre, di informazioni sufficienti per consentirle di recedere immediatamente dal contratto. Ora, ci si potrebbe chiedere se l'interessata non fosse già in grado di notificare il licenziamento prima del 25 agosto 1993, senza attendere cioè l'esito del ricorso dell'allenatore contro il provvedimento disciplinare inflittogli il 21 luglio 1993. Il quesito può rimanere nondimeno indeciso.