Il datore di lavoro non può per converso attendere l'esecuzione di eventuali sanzioni inflitte al lavoratore, ciò che renderebbe il licenziamento tardivo (v. Rehbinder, loc. cit.). Decisivo per valutare la tempestività della disdetta – contrariamente al parere dell'attore – non è dunque il momento in cui sono stati commessi i fatti né quello in cui è entrata in vigore la sanzione sportiva, bensì il momento in cui la convenuta disponeva, o poteva ragionevolmente disporre, di informazioni sufficienti per consentirle di recedere immediatamente dal contratto.