Una volta chiariti gli estremi, la disdetta deve poi essere comunicata immediatamente, ossia – di regola – due o tre giorni dopo la conoscenza dei fatti (DTF inedita del 13 agosto 2001 in re X, 4C.116/2001, consid. 3c). Il datore di lavoro non può per converso attendere l'esecuzione di eventuali sanzioni inflitte al lavoratore, ciò che renderebbe il licenziamento tardivo (v. Rehbinder, loc.