_), onde l'intempestività della disdetta intimatagli il 25 agosto 1993 (doc. _). Egli disconosce tuttavia che, sussistendo dubbi sull'esistenza di motivi atti a giustificare la rescissione immediata del contratto, al datore di lavoro dev'essere dato il tempo per svolgere le indagini necessarie (cfr. Rehbinder in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 16 lett. b ad art. 337 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 23 in fine ad art. 337 CO). Una volta chiariti gli estremi, la disdetta deve poi essere comunicata immediatamente, ossia – di regola – due o tre giorni dopo la conoscenza dei fatti (DTF inedita del 13 agosto 2001 in re X, 4C.116/2001, consid.