_, pag. 12 in fondo). E nell'istanza di misure cautelari presentata il 26 agosto 1993 al Tribunale civile di Berna egli definiva ovvia (selbstverständlich) una rescissione immediata del contratto in seguito alla prospettata misura disciplinare, la quale avrebbe costretto il datore di lavoro a sostituire un allenatore che non avrebbe più potuto rendere alcun servizio alla squadra (doc. _, pag. 9 nel mezzo). d) L'attore obietta che, comunque sia, il licenziamento sarebbe dovuto intervenire o subito dopo i fatti del 27 giugno 1993 o all'entrata in vigore del “boicottaggio”, il 1° ottobre 1993 (doc. _), onde l'intempestività della disdetta intimatagli il 25 agosto 1993 (doc.