Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.) – erano suscettibili finanche di compromettere il rapporto di fiducia instauratosi fra l'allenatore e il datore di lavoro, rendendo insostenibile la prosecuzione del contratto fino alla normale scadenza (Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 215 n. 633 con rinvio). Ciò vale a maggior ragione se si pensa che lo stesso attore, nel citato ricorso del 7 luglio 1993 al presidente del Tribunale sportivo dell'_, paventava proprio il licenziamento nel caso in cui fosse stata confermata la sospensione provvisionale (doc. _, pag. 12 in fondo).