b) L'interessato non contesta i fatti né tenta di giustificare il proprio comportamento, ma relativizza la gravità dell'accaduto affermando che cose simili succedono spesso nel mondo del calcio (replica, pag. 3 in alto). Tuttavia, pur non assumendo rilievo penale, le violazioni descritte non possono essere ragionevolmente tollerate da un allenatore professionista, cui la funzione dirigente nei confronti dei giocatori impone una diligenza accresciuta nel rispetto delle norme comportamentali (cfr. del Fabro, op. cit., pag. 331 a metà).