risposta, pag. 16 in basso e pag. 21 in fine). 4. Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 prima frase CO). È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta in buona fede di esigere da chi recede dal contratto che abbia a continuare fino al normale termine di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ª edizione, n. 2 ad art. 337 CO). L'esistenza di cause gravi dev'essere esaminata tenendo conto delle particolarità del singolo caso (DTF 127 III 354 consid. 4a con richiami di giurisprudenza).