3 CO, ove si considerino le violazioni dei doveri professionali commesse dal lavoratore di fronte al contegno ineccepibile del datore di lavoro. Donde, in sintesi, la proposta di respingere la petizione. 3. Per quanto riguarda anzitutto la natura della relazione sorta fra le parti, l'accordo concluso il 2 giugno 1993 (doc. _) è sicuramente un contratto di lavoro (art. 319 CO). Esso denota un rapporto di subordinazione fra l'allenatore e l'associazione sportiva (cfr. del Fabro, Der Trainervertrag, Berna 1992, pag. 88 e 291 seg.), un rapporto contrattuale duraturo (dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995), una retribuzione fissa (fr. 5000.– mensili), il rimborso delle spese professionali (fr.