– al massimo, pari allo stipendio dovuto dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995. Ne desume – la convenuta – che le indennità di disoccupazione percepite dall'attore e la retribuzione netta derivante dalla sua nuova attività di allenatore a __________, valutate in complessivi fr. 158 557.80, sono finanche superiori al pregiudizio cagionato dalla rescissione immediata del contratto. Né si giustifica – sempre stando alla convenuta – un'indennità per indebito licenziamento a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO, ove si considerino le violazioni dei doveri professionali commesse dal lavoratore di fronte al contegno ineccepibile del datore di lavoro.