Tali circostanze rendevano intollerabile la prosecuzione del contratto fino alla scadenza pattuita del 30 giugno 1995. L'impossibilità per l'attore di svolgere il suo lavoro giustificherebbe inoltre la rescissione del contratto in applicazione delle norme sulla mora del debitore (art. 107 segg. CO). La convenuta contesta dipoi l'entità del pregiudizio addotto dall'attore. Sostiene che, si volesse anche negare – per ipotesi – la legittimità di un licenziamento per motivi gravi, il mancato guadagno sarebbe di fr. 110 000.– al massimo, pari allo stipendio dovuto dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995.