126 092.–) e la relativa quota d'indennità per vacanze non godute (fr. 10 500.–), l'attore vanta in definitiva una pretesa di fr. 58 942.20 con interessi al 5% dal giorno del licenziamento, il 25 agosto 1993. 2. La convenuta reputa invece giustificato il licenziamento per avere l'attore contravvenuto in modo grave ai propri doveri di allenatore e per essere stato di conseguenza sospeso dalla sua attività professionale. Tali circostanze rendevano intollerabile la prosecuzione del contratto fino alla scadenza pattuita del 30 giugno 1995.