A suo parere il motivo addotto dalla convenuta nella lettera di licenziamento del 25 agosto 1993 (l'impedimento di svolgere l'attività di allenatore in seguito al “boicottaggio” deciso il 21 luglio 1993 dalla Commissione penale e di controllo dell'__________) non configura una “causa grave” a norma dell'art. 337 CO. Per di più la disdetta sarebbe intempestiva, poiché sarebbe dovuta intervenire o subito dopo i fatti del 27 giugno 1993 o all'entrata in vigore del provvedimento disciplinare, il 1° ottobre 1993.