58 942.20 con interessi al 5% dal 25 agosto 1993. Nel suo memoriale dello stesso giorno la convenuta ha mantenuto il proprio punto di vista. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Considerando in diritto: 1. L'attore lamenta una rescissione ingiustificata del contratto di lavoro stipulato il 2 giugno 1993. A suo parere il motivo addotto dalla convenuta nella lettera di licenziamento del 25 agosto 1993 (l'impedimento di svolgere l'attività di allenatore in seguito al “boicottaggio” deciso il 21 luglio 1993 dalla Commissione penale e di controllo dell'__________) non configura una “causa grave” a norma dell'art. 337 CO.