{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nf) Tutto ben ponderato, ritenuto che alla convenuta non può essere rimproverata nessuna colpa specifica, considerate altresì le gravi violazioni dei doveri professionali imputabili al lavoratore (consid. 5), come pure la breve durata del contratto (meno di due mesi, dal 28 giugno al 25 agosto 1993) e il tempestivo reinserimento professionale (quattro mesi dopo il licenziamento: consid. 8e), all'attore non può essere riconosciuta in definitiva alcuna indennità a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO. La petizione – infondata in ogni suo punto – deve quindi essere respinta, a prescindere dall'esistenza di “cause gravi” per la rescissione immediata del contratto nel senso dell'art. 337 cpv. 1 e 2 CO.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è stabilita in funzione del valore litigioso, che è quello della petizione (art. 5 cpv. 1 CPC), cioè fr. 228 000.–. Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica, relativamente complessa dal profilo giuridico, ha richiesto anche una ragguardevole mole di lavoro per il patrocinatore della convenuta, sicché appare giustificato far capo all'aliquota medio-alta del 7% (fr. 16 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 2000.– (art. 3 TOA), onde un'indennità complessiva di fr. 18 000.– per ripetibili. Non si giustifica per converso l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4) – ipotesi estranea alla fattispecie – sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto al legale della convenuta maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).\na) L'attore chiede invero che il valore litigioso non sia fissato in base alla petizione (fr. 228 000.–), ma alla richiesta da egli formulata nel memoriale conclusivo (fr. 58 942.20). A suo parere, la diminuzione del danno “non è che la logica conseguenza dell'evolversi dei fatti in corso di causa (riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e nuova occupazione presso il FC __________) e pertanto non può evidentemente essere ascritta all'attore, in quanto voluta essenzialmente dal legislatore” (memoriale conclusivo, pag. 16 a metà). È vero che – secondo dottrina – il lavoratore non dev'essere penalizzato nell'attribuzione degli oneri processuali da un'eventuale riduzione del danno in pendenza di causa (Streiff/von Känel, op. cit., n. 14 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 in fine ad art. 337c CO; Staehelin, op. cit., n. 21 in fine ad art. 337c CO). Taluni autori auspicano dunque la possibilità per l'attore di formulare nel memoriale introduttivo della lite una domanda non cifrata (Staehelin, loc. cit.; Rehbinder, op. cit., n. 11 a metà ad art. 337c CO). Altri ritengono invece che il valore litigioso debba essere adeguato alle nuove domande, qualora il lavoratore comunichi tempestivamente al tribunale l'inizio della nuova attività lucrativa (Streiff/von Känel, loc. cit.).\nb) Sia come sia, nella fattispecie l'attore si è visto riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione al più tardi nel mese di ottobre 1993, prima cioè di presentare la petizione il 15 dicembre (si vedano i conteggi esibiti il 31 gennaio 1995, nel fascicolo R V). Quanto alla nuova occupazione, essa ha avuto inizio solo il 1° gennaio 1994, ma il relativo contratto di lavoro è stato sottoscritto già il 16 dicembre 1993 (doc. _, pag. 5 in fondo). Ora, considerati i tempi necessari per condurre le trattative ed elaborare le clausole contrattuali, non si vede come l'attore possa ragionevolmente sostenere di aver ignorato – il 15 dicembre 1993 – l'imminente firma dell'accordo e le relative condizioni salariali. Egli era dunque in grado già al momento della petizione di formulare un pronostico sull'evoluzione prevedibile del danno o, se non altro, di riservare un adeguamento della domanda in base alla modifica delle circostanze. Non v'è ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC, né tanto meno di ridurre il valore litigioso in base alle richieste formulate nel memoriale conclusivo.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 5500.–\nb) disborsi e spese fr. 650.–\nfr. 6150.–\nsono posti a carico di __________, che rifonderà all'Associazione Football Club __________ fr. 18 000.– per ripetibili.\n3. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}