{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L'avv. __________, membro del comitato del Club fino al 1996, ha riferito nondimeno che durante un colloquio tenutosi il primo giorno di lavoro, inteso a chiarire i fatti del 27 giugno 1993, le parti sono rimaste “d'accordo che bisognava attendere lo sviluppo della situazione e le decisioni della Commissione penale __________ ” (verbale del 18 maggio 1998, pag. 2 verso l'alto). Secondo il testimone __________, già membro del comitato, all'allenatore è stato detto inoltre, durante il citato colloquio, “di iniziare il lavoro (…) ma di fare attenzione perché attendevamo che la federazione si pronunciasse sui fatti” per prendere “le decisioni del caso” (verbale del 4 luglio 2000, pag. 2 verso l'alto). Le deposizioni dei testi __________ e __________ sono confermate anche da un comunicato stampa del 28 giugno 1993 in cui la convenuta – riferendosi alle notizie divulgate dai media sui fatti di __________ – si riservava “una presa di posizione dopo aver conosciuto le decisioni e relative motivazioni dei competenti organi” (doc. _). Un'analoga riserva è stata espressa dall'associazione in una lettera del 5 luglio 1993 al presidente del Tribunale sportivo dell'_ (doc. _, pag. 2 in fine).\nc) Le asserite garanzie della convenuta all'attore sul mantenimento del posto di lavoro non trovano dunque sufficiente riscontro nel fascicolo processuale, indipendentemente dal fatto che i dirigenti del Club potessero essere soddisfatti di lui e possano avere fatto il possibile per evitare il licenziamento (testimonianze dei giornalisti __________, verbale di audizione rogatoriale del 10 luglio 1995, pag. 1 nel mezzo, e __________, verbale di audizione rogatoriale del 17 luglio 1995, pag. 2 verso l'alto, nel fascicolo VII). Giovi del resto rammentare che lo stesso attore – nel ricorso del 7 luglio 1993 contro la sospensione cautelare disposta dalla Commissione penale e di controllo dell'__________ – paventava il suo licenziamento qualora il provvedimento impugnato fosse stato mantenuto (doc. _, pag. 12 in fondo). L'incertezza dell'allenatore sul suo futuro professionale è confermata pure dalla deposizione di __________, secondo cui l'interessato “era chiaramente preoccupato e anzi quando arrivò la squalifica era disperato perché comprometteva la sua posizione” (verbale del 4 luglio 2000, pag. 5 nel mezzo). Ne ha dedotto, il teste, che l'attore “era in chiaro che con la squalifica il posto di lavoro era a rischio” (verbale citato, pag. 5 in fine). __________ ha soggiunto al riguardo che l'allenatore, il primo giorno di lavoro, “fece una battuta in francese, il cui senso era che a __________ egli aveva finito prima di cominciare” (verbale del 4 luglio 2000 pag. 2 verso l'alto). Se ne desume che la disdetta del 25 agosto 1993 – contrariamente alle affermazioni dell'attore – non giungeva inattesa né era in contrasto con il precedente comportamento tenuto dal datore di lavoro.\nd) L'attore evoca un episodio, avvenuto subito dopo la comunicazione della disdetta (replica, pag. 9 in alto e a metà; doc. _ a metà), allorché gli è stato impedito di salire sull'autobus della squadra in partenza per un incontro. Tale fatto, enfatizzato dalla stampa, gli avrebbe arrecato una “gravissima lesione della personalità e dell'immagine”, compromettendo “le sue chances lavorative in Ticino” (memoriale conclusivo, pag. 15 nel mezzo e in fondo). L'attore trascura però che il licenziamento, indipendentemente dall'esistenza di “cause gravi” a norma dell'art. 337 CO, pone immediatamente fine al rapporto d'impiego (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO; del Fabro, op. cit., pag. 336 in basso e 337 in alto). La convenuta era dunque senz'altro legittimata a impedire all'attore di salire sull'autobus per continuare a svolgere la sua attività, non potendo quest'ultimo vantare alcun diritto a fornire le sue prestazioni (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Né giova all'attore sostenere che a quel momento il “boicottaggio” non era ancora esecutivo e che egli era dunque “perfettamente in grado di svolgere il proprio lavoro” (memoriale conclusivo, pag. 15 a metà). Avesse tollerato la presenza dell'allenatore, l'atteggiamento della convenuta avrebbe anzi potuto comportare una rinuncia a prevalersi del diritto alla rescissione immediata del contratto (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 16 in fine ad art. 337 CO). Anche sotto questo profilo il datore di lavoro ha quindi agito in maniera corretta.\ne) L'attore sottolinea per finire che la convenuta sapeva di esporre il lavoratore a un periodo di disoccupazione, date le difficoltà nel mondo del calcio professionale a trovare un impiego durante il campionato (memoriale conclusivo, pag. 15 in basso). L'argomento non è serio, se si pensa che l'interessato non ha avuto problemi a trovare una nuova attività come allenatore, a soli quattro mesi dal licenziamento e – per di più – il giorno dopo la fine del “boicottaggio” (cfr. doc. _). Si aggiunga che, contrariamente all'opinione dell'attore, il mercato dell'impiego nella sua professione non è limitato “alla fase che va tra la fine di un campionato e l'inizio della pausa estiva” (conclusioni, loc. cit.): è difatti insito nel mestiere di allenatore il rischio di incorrere in un licenziamento anche durante la stagione calcistica – indipendentemente da eventuali colpe – qualora i risultati della squadra non rispondano alle aspettative (cfr. del Fabro, op. cit., pag. 33 a metà e pag. 302 a metà). Ciò si ripercuote sull'offerta d'impiego, sicché un allenatore può disporre in ogni momento di concrete opportunità di reinserimento professionale. Anche su questo punto non si ravvisa dunque alcun contegno censurabile, da parte del datore di lavoro, per avere disdetto il contratto durante lo svolgimento del campionato."}