{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Ricapitolando, il mancato guadagno dell'attore fino alla scadenza ordinaria del contratto assomma a fr. 140 000.– (fr. 100 000.– di stipendio, più fr. 40 000.– a titolo di “rimborso spese”). Da tale importo occorre ancora dedurre, giusta l'art. 337c cpv. 2 CO, la retribuzione netta derivante dalla sua nuova attività di allenatore presso il Football Club __________ (fr. 126 092.–: doc. _; certificati di salario 1994 e 1995 nel fascicolo R VI), come pure l'importo di fr. 32 465.80 ceduto alla Cassa di disoccupazione (doc. _), per complessivi fr. 158 557.80. Le parti concordano del resto sia sul principio sia sull'entità della deduzione (conclusioni dell'attore, pag. 13 in basso e pag. 14 in alto; conclusioni della convenuta, pag. 17 in basso e pag. 18 in alto). Il lavoratore non ha subìto di conseguenza nessun pregiudizio, giacché i vantaggi da egli conseguiti fra il licenziamento e la scadenza ordinaria del contratto sono superiori alla perdita di stipendio patita nel medesimo periodo (cfr. anche Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 8 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 nel mezzo ad art. 337c CO). Se ne conclude che la domanda di giudizio intesa alla rifusione del mancato guadagno (art. 337c cpv. 1 CO) dev'essere respinta già per l'assenza di danno, senza che sia necessario vagliare i motivi per una rescissione immediata del contratto di lavoro.\n7. L'attore rivendica inoltre un'indennità per indebito licenziamento di fr. 42 000.–, pari a sei mesi di stipendio lordo. Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, la quale non può superare tuttavia l'equivalente di sei mesi di salario. Tale indennità persegue uno scopo punitivo e riparatore (DTF 123 III 394 consid. 3c), ma non configura né un risarcimento del danno né una riparazione morale (Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 8 ad art. 337c CO). Il licenziamento ingiustificato comporta, di regola, il versamento di siffatta indennità (DTF 121 III 68 consid. 3c, 116 II 301 consid. 5a), salvo casi particolari in cui non si ravvisino comportamenti censurabili da parte del datore di lavoro (DTF inedite del 9 luglio 2002 in re I., 4C.10/2002, consid. 4.1 e del 16 agosto 2001 in re X, 4C.74/2000, consid. 5a con rinvio). Nel commisurare l'indennità il giudice tiene conto di tutte le circostanze specifiche (art. 337c cpv. 3 CO), come la gravità della violazione contrattuale, la lesione della personalità del lavoratore, la colpa delle parti, la durata del rapporto d'impiego, il tempo residuo fino alla normale scadenza del contratto o al termine di disdetta, le probabilità di reinserimento professionale, le modalità del licenziamento ecc. (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 337c CO; Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 217 n. 638 in fine).\n8. In concreto già si è detto che le circostanze alla base della rescissione immediata del contratto potrebbero configurare “cause gravi” nel senso dell'art. 337 cpv. 1 e 2 CO. L'allenatore è stato infatti sospeso da ogni attività professionale per tre mesi, periodo che taluni autori considerano sufficiente, in linea di massima, a rendere intollerabile la prosecuzione del contratto fino alla scadenza ordinaria (sopra, consid. 4). La sanzione è da ricondurre inoltre al contegno dell'attore il 27 giugno 1993, definito dall'autorità sportiva come una delle più gravi violazioni commesse da un allenatore professionista sulla quale essa sia stata chiamata a giudicare (sopra, consid. 5b). Né l'agire del lavoratore e la conseguente sanzione sono in qualche modo imputabili alla convenuta, ciò che del resto neppure l'attore pretende. Anzi, al momento dei fatti il contratto di lavoro stipulato il 2 giugno 1993 non era ancora entrato in vigore (doc. _ in alto; memoriale conclusivo dell'attore, pag. 7 in basso e pag. 8 in alto).\na) L'attore critica il modo in cui la convenuta ha “gestito l'intera situazione, rassicurando per settimane lui e la sua compagna che tutto si sarebbe risolto per il meglio, per poi decidere da un momento all'altro di licenziare in tronco l'allenatore” (memoriale conclusivo, pag. 15 in alto). Sentita come testimone, la convivente dell'attore ha dichiarato in effetti che un dirigente dell'associazione le aveva detto di non preoccuparsi “perché le cose si sarebbero arrangiate” (verbale del 10 dicembre 1996, pag. 2 in alto). __________, presidente del Football Club __________, ha soggiunto di avere sentito dall'attore ai primi di luglio 1993 che il nuovo datore di lavoro gli avrebbe confermato l'impiego (verbale di audizione rogatoriale del 5 luglio 1995, pag. 2 in basso, nel fascicolo VII)."}