{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Per quel che è delle spese di alloggio, il contratto di lavoro riconosceva all'attore un “importo massimo di fr. 18 000.– per un appartamento non ammobiliato” (doc. _ a metà). Tale beneficio è assimilabile alla concessione di prestazioni in natura, come la messa a disposizione di un alloggio o di un veicolo per uso privato. Rientra dunque – per principio – nel salario risarcibile a norma dell'art. 337c cpv. 1 CO (Bondallaz, op. cit., pag. 96 a metà; Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 337c CO; Streiff/von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 337c CO). Se non che, la convenuta si impegnava in concreto a rifondere soltanto l'onere effettivo (fino a concorrenza del predetto “importo massimo”: doc. _ a metà). E siccome essa ha sempre contestato l'esborso (risposta, pag. 17 verso il basso; duplica, pag. 14 verso il basso), all'attore incombeva l'onere di provare che il costo del proprio alloggio raggiungeva la postulata cifra di fr. 18 000.–. L'interessato fa valere bensì che – secondo le risultanze istruttorie – egli ha dovuto “pagare la pigione dell'appartamento di __________ sino alla scadenza del contratto di locazione a fine giugno 1994 (…) e nel medesimo tempo non ha beneficiato di alcun rimborso da parte del FC __________ ” (memoriale conclusivo, pag. 14 verso il basso). Invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale un elemento qualsiasi che consenta di risalire all'ammontare della pigione.\nNé potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie – per ipotesi – l'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La disposizione ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile solo quando il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 47 ad art. 42 CO con richiami di dottrina e di giurisprudenza). In concreto l'attore si prevale del diritto contrattualmente previsto sino alla cifra di fr. 18 000.–, ma non precisa l'ammontare della spesa effettiva. Per sostanziare la pretesa egli avrebbe potuto esibire, per esempio, il contratto di locazione o le ricevute inerenti al pagamento della pigione. Si è limitato invece a evocare un generico onere d'alloggio fino alla fine di giugno del 1994, ciò che non basta per dimostrare l'entità del pregiudizio subìto. Su questo punto la petizione è destinata perciò all'insuccesso.\nd) Riguardo alla compensazione delle vacanze non godute, il postulato indennizzo di fr. 14 000.–, ridotto nelle conclusioni a fr. 3500.– (pari a due settimane di ferie: pag. 14 in alto), rientra – in linea di principio – nel novero delle pretese risarcibili a norma dell'art. 337c cpv. 1 CO (cfr. DTF 117 II 272 in alto). Tale regola non trova tuttavia applicazione qualora si possa ragionevolmente pretendere dal lavoratore che fruisca delle vacanze entro la scadenza del contratto o entro l'eventuale inizio di una nuova attività lucrativa. In quest'ultimo caso il diritto alle ferie è da ritenersi compreso nell'indennità versata a titolo di mancato guadagno (DTF 117 II 272 in basso; cfr. anche Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO con richiami di dottrina e di giurisprudenza). In concreto l'attore, licenziato il 25 agosto 1993, rivendica il pagamento dello stipendio dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995 (22 mesi). Egli ha cominciato bensì un nuovo lavoro il 1° gennaio 1994 come allenatore del Football Club __________ (doc. _), ma prima di allora è rimasto inattivo quattro mesi, durante i quali ha scontato il “boicottaggio” deciso nei suoi confronti il 21 luglio 1993 (cfr. doc. _). L'attore sostiene di avere dedicato tutto il suo tempo a “cercare un nuovo impiego, per continuare a seguire da vicino la realtà calcistica e infine per trasferirsi a __________ ” (memoriale conclusivo, pag. 14 verso l'alto). Egli non produce tuttavia nessun documento (lettere, promemoria di colloqui telefonici, annotazioni personali ecc.) che permetta di rendere quanto meno verosimili gli asseriti sforzi (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 5 nel mezzo ad art. 337c CO). Ben si può pretendere dunque che nei quattro mesi di disoccupazione l'attore trovasse il tempo per pianificare e liquidare le due settimane di ferie (cfr. anche DTF 117 II 272 verso il basso)."}