{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Le infrazioni commesse dall'attore raffigurano, di conseguenza, una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione di allenatore, tant'è che hanno condotto alla decisione di sospenderlo da ogni attività professionale per tre mesi. Il contegno dell'attore e la conseguente sanzione – apprezzati globalmente (cfr. Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.) – erano suscettibili finanche di compromettere il rapporto di fiducia instauratosi fra l'allenatore e il datore di lavoro, rendendo insostenibile la prosecuzione del contratto fino alla normale scadenza (Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 215 n. 633 con rinvio). Ciò vale a maggior ragione se si pensa che lo stesso attore, nel citato ricorso del 7 luglio 1993 al presidente del Tribunale sportivo dell'_, paventava proprio il licenziamento nel caso in cui fosse stata confermata la sospensione provvisionale (doc. _, pag. 12 in fondo). E nell'istanza di misure cautelari presentata il 26 agosto 1993 al Tribunale civile di Berna egli definiva ovvia (selbstverständlich) una rescissione immediata del contratto in seguito alla prospettata misura disciplinare, la quale avrebbe costretto il datore di lavoro a sostituire un allenatore che non avrebbe più potuto rendere alcun servizio alla squadra (doc. _, pag. 9 nel mezzo).\nd) L'attore obietta che, comunque sia, il licenziamento sarebbe dovuto intervenire o subito dopo i fatti del 27 giugno 1993 o all'entrata in vigore del “boicottaggio”, il 1° ottobre 1993 (doc. _), onde l'intempestività della disdetta intimatagli il 25 agosto 1993 (doc. _). Egli disconosce tuttavia che, sussistendo dubbi sull'esistenza di motivi atti a giustificare la rescissione immediata del contratto, al datore di lavoro dev'essere dato il tempo per svolgere le indagini necessarie (cfr. Rehbinder in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 16 lett. b ad art. 337 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 23 in fine ad art. 337 CO). Una volta chiariti gli estremi, la disdetta deve poi essere comunicata immediatamente, ossia – di regola – due o tre giorni dopo la conoscenza dei fatti (DTF inedita del 13 agosto 2001 in re X, 4C.116/2001, consid. 3c). Il datore di lavoro non può per converso attendere l'esecuzione di eventuali sanzioni inflitte al lavoratore, ciò che renderebbe il licenziamento tardivo (v. Rehbinder, loc. cit.). Decisivo per valutare la tempestività della disdetta – contrariamente al parere dell'attore – non è dunque il momento in cui sono stati commessi i fatti né quello in cui è entrata in vigore la sanzione sportiva, bensì il momento in cui la convenuta disponeva, o poteva ragionevolmente disporre, di informazioni sufficienti per consentirle di recedere immediatamente dal contratto. Ora, ci si potrebbe chiedere se l'interessata non fosse già in grado di notificare il licenziamento prima del 25 agosto 1993, senza attendere cioè l'esito del ricorso dell'allenatore contro il provvedimento disciplinare inflittogli il 21 luglio 1993. Il quesito può rimanere nondimeno indeciso. Comunque si opini riguardo alla tempestività della disdetta (e all'esistenza di cause gravi giusta l'art. 337 cpv. 1 e 2 CO), invero, la petizione dev'essere respinta per i motivi che seguono.\n6. Per l'art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto. Nella fattispecie l'attore valuta il pregiudizio patito in seguito alla rescissione anticipata del rapporto d'impiego in fr. 175 500.– (fr. 110 000.– per la perdita di stipendio dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995, fr. 44 000.– a titolo di rimborso spese, fr. 18 000.– quale partecipazione ai costi d'alloggio, fr. 3500.– per due settimane di vacanze non godute dal 1° luglio al 31 dicembre 1993). La convenuta riconosce tutt'al più la rifusione di fr. 110 000.– a titolo di perdita dello stipendio e contesta ogni altra pretesa.\na) Per quel che riguarda in primo luogo il mancato guadagno di fr. 110 000.–, la pretesa del lavoratore, come detto, non è di per sé contestata dalla convenuta. Dalla retribuzione lorda occorre nondimeno dedurre – d'ufficio – gli oneri sociali, l'attore non essendo legittimato a rivendicare siffatta quota di stipendio (Rehbinder, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO con riferimento; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.9 ad art. 337c CO). Del resto anche il salario di fr. 126 092.– derivante dalla nuova attività di allenatore del Football Club __________, che l'interessato ha posto in deduzione del pregiudizio (sotto, consid. 6e), è stato considerato senza gli oneri sociali (doc. _ e certificati di salario 1994 e 1995 nel fascicolo R VI). Ciò premesso, il guadagno netto dell'attore per 22 mesi, dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995, può essere stimato all'incirca in fr. 100 000.–.\nb) Quanto alla copertura degli oneri professionali, nel contratto di lavoro del 2 giugno 1993 la convenuta si impegnava a corrispondere all'allenatore un “rimborso spese di fr. 24 000.– l'anno, pagabile in 12 rate mensili di fr. 2000.–” (doc. _ nel mezzo). Il pagamento di tale indennità non dipendeva dagli esborsi effettivi dell'attore né dalla presentazione di distinte, ricevute o altri documenti giustificativi. Essa configura dunque una prestazione di natura salariale, cui il lavoratore ha diritto – in caso di licenziamento ingiustificato – fino alla “scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto” (art. 337c cpv. 1 CO), ossia in concreto fino al 30 giugno 1995 (doc. _). Trattandosi di una quota dello stipendio, dai postulati fr. 44 000.– (fr. 2000.– mensili per 22 mesi) occorre tuttavia dedurre gli oneri sociali (sopra, consid. 6a). Ne deriva una retribuzione netta di circa fr. 40 000.–."}