{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 prima frase CO). È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta in buona fede di esigere da chi recede dal contratto che abbia a continuare fino al normale termine di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ª edizione, n. 2 ad art. 337 CO). L'esistenza di cause gravi dev'essere esaminata tenendo conto delle particolarità del singolo caso (DTF 127 III 354 consid. 4a con richiami di giurisprudenza). Trattandosi di un provvedimento di natura eccezionale, la rescissione immediata va ammessa solo con riserbo (DTF 127 III 313 consid. 3 con riferimenti). Dottrina e giurisprudenza tendono nondimeno a individuare cause tipiche, le quali – in linea di massima – giustificano una rescissione immediata del contratto (Rep. 1996 pag. 203 consid. 3.1). Tra di esse taluni autori annoverano la sospensione di uno sportivo dalle competizioni per una durata di almeno tre mesi (Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 215 n. 633 con rinvio a Mätzler, Der Lizenzspielervertrag in der Nationalliga des Schweizerischen Fussballverbandes, Zurigo 1985, pag. 191 segg.). Anche in simile eventualità occorre nondimeno ponderare le circostanze che hanno condotto al licenziamento (Zen-Ruffinen, loc. cit.). Il comportamento del lavoratore deve inoltre essere apprezzato globalmente e può giustificare una disdetta immediata quand'anche le singole violazioni non costituiscano – prese a sé stanti – un motivo di rescissione (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Losanna 2001, n. 1.9 ad art. 337 CO con riferimenti).\n5. Nella fattispecie il motivo che ha portato al licenziamento dell'attore si riconduce essenzialmente al “boicottaggio” inflittogli il\n21 luglio 1993 dalla Commissione penale e di controllo dell'__________. Secondo l'art. 56 n. 1 lett. l dello statuto dell'__________, tale provvedimento vieta a coloro che sono vincolati alle disposizioni dell'associazione (com'è il caso per la convenuta: cfr. DTF inedita dell'8 novembre 2001 in re FCC, 4C.266/2001, consid. 2b) di intrattenere relazioni di carattere sportivo o amministrativo con il boicottato. Chiamato a statuire sull'ammissibilità di una simile misura, nel già citato giudizio cautelare del 23 settembre 1993 il Tribunale civile di Berna (Richteramt III Bern) ha respinto la domanda dell'allenatore volta a inibire in via provvisionale gli effetti del “boicottaggio”, giacché l'interessato non aveva esaurito le vie di ricorso previste dallo statuto dell'__________, cui aveva volontariamente aderito (doc. _, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Il provvedimento è stato quindi posto in esecuzione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 (doc. _).\na) L'attore non contesta, di per sé, il giudizio emanato il 23 settembre 1993 dal Tribunale civile di Berna. Ritiene però che le circostanze alla base della decisione emessa il 21 luglio 1993 dalla Commissione penale e di controllo dell'_ in seguito all'accaduto del 27 giugno 1993 durante la partita fra le squadre di __________ e di __________ non fossero tanto gravi da giustificare la sanzione inflittagli dall'autorità sportiva né la rescissione immediata del contratto di lavoro. Dal rapporto d'inchiesta ufficiale dell'_ (doc. _) – invocato dall'attore a sostegno delle proprie argomentazioni (replica, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto) – risulta nondimeno che l'interessato, dopo avere reiteratamente turbato l'incontro dalla panchina, è entrato in campo senza permesso e ha spintonato l'arbitro, seppure in modo leggero (doc. citato, pag. 4 in basso). L'autorità inquirente ha definito tale contegno riprovevole e antisportivo (répréhensif et antisportif: doc. citato, pag. 5 nel mezzo), proponendo di infliggere all'allenatore una multa e il divieto di restare in panchina per un numero di partite o di mesi da definire (interdiction de banc durant X matchs ou X mois: loc. cit.).\nb) L'interessato non contesta i fatti né tenta di giustificare il proprio comportamento, ma relativizza la gravità dell'accaduto affermando che cose simili succedono spesso nel mondo del calcio (replica, pag. 3 in alto). Tuttavia, pur non assumendo rilievo penale, le violazioni descritte non possono essere ragionevolmente tollerate da un allenatore professionista, cui la funzione dirigente nei confronti dei giocatori impone una diligenza accresciuta nel rispetto delle norme comportamentali (cfr. del Fabro, op. cit., pag. 331 a metà). Non per caso, del resto, la Commissione penale e di controllo dell'_ ha definito l'agire dell'interessato come uno dei casi più gravi di violazioni commesse da un allenatore professionista sul quale essa sia mai stata chiamata a giudicare (doc. _, pag. 18 verso il basso)."}