{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nH. All'udienza preliminare del 12 dicembre 1994 __________ ha ridotto la richiesta di giudizio a fr. 159 594.20 con interessi al 5% dal 25 agosto 1993 “per tener conto di quanto percepito (…) presso il F.C. __________ fino al 30 giugno 1994 e dell'importo ceduto alla Cassa di disoccupazione”. Egli si è riservato altresì ulteriori adeguamenti in base alle risultanze istruttorie e all'evoluzione delle circostanze. Le parti hanno offerto numerose prove, ammesse dalla giudice delegata con ordinanza del 23 dicembre 1994. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 24 novembre 2000 l'attore ha ridotto la pretesa a fr. 58 942.20 con interessi al 5% dal 25 agosto 1993. Nel suo memoriale dello stesso giorno la convenuta ha mantenuto il proprio punto di vista. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'attore lamenta una rescissione ingiustificata del contratto di lavoro stipulato il 2 giugno 1993. A suo parere il motivo addotto dalla convenuta nella lettera di licenziamento del 25 agosto 1993 (l'impedimento di svolgere l'attività di allenatore in seguito al “boicottaggio” deciso il 21 luglio 1993 dalla Commissione penale e di controllo dell'__________) non configura una “causa grave” a norma dell'art. 337 CO. Per di più la disdetta sarebbe intempestiva, poiché sarebbe dovuta intervenire o subito dopo i fatti del 27 giugno 1993 o all'entrata in vigore del provvedimento disciplinare, il 1° ottobre 1993. Ciò posto, l'attore rivendica la rifusione del mancato guadagno fino alla scadenza ordinaria del contratto, il 30 giugno 1995, oltre un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei mesi di stipendio, per complessivi di fr. 228 000.–. Dedotte le indennità percepite dalla Cassa di disoccupazione (fr. 32 465.80), il reddito netto proveniente dalla nuova attività di allenatore del Football Club __________ (fr. 126 092.–) e la relativa quota d'indennità per vacanze non godute (fr. 10 500.–), l'attore vanta in definitiva una pretesa di fr. 58 942.20 con interessi al 5% dal giorno del licenziamento, il 25 agosto 1993.\n2. La convenuta reputa invece giustificato il licenziamento per avere l'attore contravvenuto in modo grave ai propri doveri di allenatore e per essere stato di conseguenza sospeso dalla sua attività professionale. Tali circostanze rendevano intollerabile la prosecuzione del contratto fino alla scadenza pattuita del 30 giugno 1995. L'impossibilità per l'attore di svolgere il suo lavoro giustificherebbe inoltre la rescissione del contratto in applicazione delle norme sulla mora del debitore (art. 107 segg. CO). La convenuta contesta dipoi l'entità del pregiudizio addotto dall'attore. Sostiene che, si volesse anche negare – per ipotesi – la legittimità di un licenziamento per motivi gravi, il mancato guadagno sarebbe di fr. 110 000.– al massimo, pari allo stipendio dovuto dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1995. Ne desume – la convenuta – che le indennità di disoccupazione percepite dall'attore e la retribuzione netta derivante dalla sua nuova attività di allenatore a __________, valutate in complessivi fr. 158 557.80, sono finanche superiori al pregiudizio cagionato dalla rescissione immediata del contratto. Né si giustifica – sempre stando alla convenuta – un'indennità per indebito licenziamento a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO, ove si considerino le violazioni dei doveri professionali commesse dal lavoratore di fronte al contegno ineccepibile del datore di lavoro. Donde, in sintesi, la proposta di respingere la petizione.\n3. Per quanto riguarda anzitutto la natura della relazione sorta fra le parti, l'accordo concluso il 2 giugno 1993 (doc. _) è sicuramente un contratto di lavoro (art. 319 CO). Esso denota un rapporto di subordinazione fra l'allenatore e l'associazione sportiva (cfr. del Fabro, Der Trainervertrag, Berna 1992, pag. 88 e 291 seg.), un rapporto contrattuale duraturo (dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995), una retribuzione fissa (fr. 5000.– mensili), il rimborso delle spese professionali (fr. 2000.– mensili) e l'affiliazione a un istituto di previdenza (doc. _ verso il basso; sulla qualifica contrattuale v. anche: Zen-Ruffinen, Droit du Sport, Zurigo 2002, pag. 179 n. 521 con richiami di dottrina e giurisprudenza; Bondallaz, Toute la jurisprudence sportive en Suisse, Berna 2000, pag. 104 seg.). Le parti fondano del resto le rispettive argomentazioni – a ragione – sugli art. 337 segg. CO (in particolare: petizione, pag. 2 in alto e pag. 12 a metà; risposta, pag. 16 in basso e pag. 21 in fine)."}