{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-17_2002-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59281&nX40_KEY=4928931&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d2857330de98af69f5e53c206326a07c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:05:50", "Checksum": "f6c339ba9c59c6b5072448786905f2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.09.2002 10.1995.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\nIn nome |\n|\n|||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (contratto di lavoro: rescissione immediata) con petizione del 15 dicembre 1993 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________)\n|\nper ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 228 000.– (ridotti nelle conclusioni a fr. 58 942.20) con interessi al 5% dal 25 agosto 1993;\npretesa cui la convenuta si è opposta;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta la petizione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 2 giugno 1993 __________ è stato assunto dall'Associazione Football Club __________ allo scopo di allenare la squadra di Divisione nazionale B per due anni, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, con uno stipendio annuo di fr. 60 000.– pagabile in 12 mensilità di fr. 5000.–. Il contratto riconosceva inoltre all'allenatore un rimborso spese di fr. 2000.– mensili, la copertura degli oneri di locazione di un appartamento non ammobiliato fino a concorrenza di fr. 1500.– mensili, una gratifica di fr. 10 000.– nel caso in cui la squadra avesse vinto il campionato e un'ulteriore gratifica di pari importo in caso di promozione in Divisione nazionale A.\nB. Il 27 giugno 1993, durante la finale del torneo di promozione in Divisione nazionale B disputatasi a __________ fra le squadre di __________ e di __________, __________ – allenatore di quest'ultima fino al termine della stagione 1992/93 – è intervenuto in un diverbio fra taluni giocatori e la terna arbitrale, invadendo il campo e spintonando il direttore di gioco. Egli è poi stato espulso e nei suoi confronti l'Associazione svizzera __________ ha aperto un'inchiesta per accertare il suo coinvolgimento nell'accaduto. Ciò non gli ha impedito di cominciare il 28 giugno 1993 la nuova attività di allenatore del Football Club __________.\nC. Il 30 giugno 1993 la Commissione penale e di controllo dell'__________, visto il rapporto allestito dall'arbitro sui fatti di __________, ha deciso di sospendere provvisoriamente __________ dalle mansioni di allenatore fino all'emanazione di un giudizio definitivo al termine dell'inchiesta. Contro tale risoluzione l'interessato è insorto il 7 luglio 1993 davanti al presidente del Tribunale sportivo dell'__________ con un ricorso – munito di effetto sospensivo – in cui ha postulato l'annullamento della decisione impugnata. Il 21 luglio 1993 la Commissione penale e di controllo dell'__________ ha disposto il “boicottaggio” immediato dell'allenatore per la durata di tre mesi e gli ha inflitto una multa di fr. 10 000.–.\nD. Un ricorso del 2 agosto 1993 presentato da __________ contro la predetta risoluzione è stato dichiarato irricevibile il 20 agosto 1993 dal presidente del Tribunale sportivo dell'__________ per mancato versamento dell'anticipo (fr. 500.–). L'Associazione Football Club __________ ha notificato il 25 agosto 1993 all'allenatore la rescissione immediata del contratto di lavoro. La decisione del presidente del Tribunale sportivo dell'__________ è stata poi confermata dalla Corte di cassazione dell'__________, su ricorso dell'interessato, il 30 settembre 1993.\nE. Nel frattempo, il 26 agosto 1993, __________ ha convenuto l'__________ davanti al terzo Tribunale civile di Berna (Richteramt III Bern) per ottenere, già in via provvisionale, la revoca immediata della misura di “boicottaggio” decisa il 21 luglio 1993. Con decreto cautelare del 27 agosto 1993, emanato inaudita parte, il presidente del Tribunale civile ha parzialmente accolto l'istanza, ha ingiunto all'__________ di non ostacolare l'allenatore nell'esercizio della sua attività e ha fissato alla convenuta un termine di dieci giorni per chiedere la revoca del provvedimento. Il 28 agosto 1993 __________ ha trasmesso il citato decreto al presidente dell'Associazione Football Club __________, contestando i presupposti per un licenziamento immediato e chiedendo di essere reintegrato nella sua funzione di allenatore.\nF. In una dichiarazione dello stesso 28 agosto 1993 il presidente dell'Associazione Football Club __________, preso atto del provvedimento cautelare, ha ritenuto non sussistere “fatti nuovi ufficialmente documentati che consentano una revisione delle proprie decisioni” e ha confermato la rescissione immediata del contratto. In esito a una domanda dell'__________, con decreto cautelare del 23 settembre 1993 il terzo Tribunale civile di Berna ha revocato il provvedimento emanato senza contraddittorio il 27 agosto 1993, ponendo gli oneri processuali a carico di __________. L'8 ottobre 1993 l'__________ ha quindi comunicato all'allenatore che la misura di “boicottaggio”, divenuta esecutiva, sarebbe decorsa dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993.\nG. Il 15 dicembre 1993 __________ ha convenuto l'Associazione Football Club __________ direttamente in appello per ottenere la rifusione del mancato guadagno fino alla scadenza del contratto e un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei mesi di stipendio, per complessivi fr. 228 000.– con interessi al 5% dal 25 agosto 1993. Il 1° gennaio 1994 l'attore ha iniziato un nuovo lavoro come allenatore del Football Club __________. Nella sua risposta del 7 marzo 1994 l'Associazione Football Club __________ ha proposto di respingere la petizione e nei successivi allegati le parti hanno confermato il loro punto di vista, l'attore riservandosi nondimeno di ridurre la pretesa nella misura dello stipendio ritratto dalla sua nuova occupazione."}