Nella sentenza da loro citata (del 31 maggio 1996 nella causa avv. G., consid. 6) esso ha stabilito soltanto che non va posto in deduzione dell'onorario spettante al patrocinatore d'ufficio quanto il cliente era stato tenuto a versare come anticipo per le spese giudiziarie presunte (e che la Pretura aveva rimborsato al cliente di propria iniziativa). Il che รจ tutt'altra cosa. Nella fattispecie, per quanto riguarda gli oneri processuali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria si riferisce dunque alla dispensa dal pagamento di quanto eccede l'ammontare dell'anticipo prestato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: