Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ad ogni buon conto, non ha effetto retroattivo. Per quanto riguarda le prestazioni dei patrocinatori, ciò significa che solo gli atti da loro compiuti dopo la presentazione della domanda, avvenuta il 18 febbraio 1999, sono assunti dall'ente pubblico (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158 con rinvii). Quanto agli oneri processuali, l'attrice ha versato il 25 novembre 1995 un anticipo di fr. 9000.– per le spese giudiziarie presunte. In tale misura la richiesta di assistenza giudiziaria è dunque priva d'oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.