1984 pag. 67 consid. 3b). 10. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice merita accoglimento, avendo essa reso verosimile l'impossibilità di far fronte alle spese di causa (art. 155 CPC) e la lite non risultando d'acchito sprovvista di ogni probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). In esito all'attuale sentenza l'interessata ottiene bensì un risarcimento di fr. 5578.20, ma deve rifondere alla convenuta fr. 35 000.– per ripetibili, sicché nulla le rimane per coprire i propri oneri. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ad ogni buon conto, non ha effetto retroattivo.