Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica, non elementare dal profilo giuridico, ha richiesto una ragguardevole mole di lavoro per i patrocinatori della convenuta, sicché appare giustificato far capo all'aliquota medio-alta del 6% (fr. 33 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 2000.– (art. 3 TOA), onde un'indennità di fr. 35 000.– per ripetibili.