– e dal 1° dicembre 1993 sull'importo di fr. 1578.20. L'opposizione sollevata dalla convenuta ai precetti esecutivi del 27 febbraio e dell'11 ottobre 1995 deve quindi essere rigettata in tale misura. 9. Gli oneri processuali seguono la pressoché totale soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale si vede riconoscere solo fr. 5578.20 dei fr. 548 634.40 chiesti con la petizione, rinunciandosi a riscuotere l'esigua quota che andrebbe a carico della convenuta. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello della domanda (fr. 548 634.40). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv.