1 LCStr, dispone che nel caso di lesione corporale il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Il versamento di tale indennità si giustifica solo ove la vittima abbia subìto lesioni che eccedono, per la loro intensità, quanto una persona dev'essere ragionevolmente in grado di sopportare (Brehm, op. cit., n. 29 e 161 ad art. 47 CO con riferimenti). Secondo dottrina e giurisprudenza, un intervento chirurgico o a una degenza ospedaliera adempiono, per principio, i requisiti dell'art. 47 CO (II CCA, sentenza del 30 ottobre 1996 in re G., consid. 3; cfr. anche Schnyder in: