Brehm, op. cit., n. 47 ad art. 42 CO). In concreto l'attrice ha ottenuto l'esecuzione della perizia richiesta. E il perito non ha accertato l'impossibilità di determinare il grado d'invalidità. L'ha semplicemente valutato, tutt'al più, nel 10%. Avesse voluto insistere per far accertare una sua invalidità effettiva, l'attrice avrebbe dovuto postulare – se mai – un complemento di perizia (art. 252 cpv. 2 CPC). Invece essa si limita a contestare le risultanze del referto (memoriale conclusivo, punto 5), ma ciò non è sufficiente per constatare una sua futura perdita di guadagno. Su questo punto la petizione è destinata perciò all'insuccesso.