Ne ha concluso, lo specialista, che per l'attività di casalinga può sussistere “tutt'al più” un'invalidità del 10% (pag. 6, risposta n. 7; pag. 8, risposta n. 8). L'indicazione di un limite massimo teorico di invalidità non basta tuttavia a dimostrare un'invalidità effettiva. La valutazione astratta del 10% non è quindi sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 62 cpv. 1 LCStr). b) Sentito come testimone, il dott.