La convenuta non ha neppure revocato in dubbio l'obbligo di risarcire, per principio, siffatto pregiudizio. La rifusione del danno dovuto all'incapacità di svolgere mansioni di casa è per altro riconosciuta dalla più recente giurisprudenza, e ciò a prescindere dai costi effettivamente sopportati, ad esempio, per un aiuto domestico (DTF 127 III 405 consid. 4b con rinvii). d) In conclusione il danno patito dall'attrice per la mancata attività di casalinga dal 23 agosto al 27 settembre 1993 e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 assomma a complessivi fr. 5520.– (36 giorni d'incapacità totale e 20 giorni d'incapacità al 50% retribuiti fr. 120.– il giorno).