E siccome nei memoriali introduttivi la compagnia non ha contestato le argomentazioni dell'attrice in merito allo svolgimento dell'attività di casalinga o al calcolo della retribuzione giornaliera di fr. 120.– (risposta, ad 8a; duplica, pag. 5), le allegazioni dell'attrice vanno considerate ammesse (art. 184 cpv. 2 CPC). Ne consegue che le critiche avanzate nel memoriale conclusivo (pag. 13 in basso) appaiono ormai tardive. La convenuta non ha neppure revocato in dubbio l'obbligo di risarcire, per principio, siffatto pregiudizio.