VII/b, pag. 4 a metà). L'attrice non ha dunque dimostrato a sufficienza un nesso di causalità naturale tra l'incidente del 10 marzo 1988 e l'inabilità al lavoro dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995. c) Dato quanto precede, alla convenuta sono opponibili soltanto i periodi d'inabilità lavorativa da essa riconosciuti, dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). E siccome nei memoriali introduttivi la compagnia non ha contestato le argomentazioni dell'attrice in merito allo svolgimento dell'attività di casalinga o al calcolo della retribuzione giornaliera di fr.