La convenuta contesta, come detto, i giorni d'inabilità lavorativa indicati dalla controparte, ammettendo unicamente quelli risultanti dai doc. _ (risposta, pag. 8 a metà), ossia – per il periodo successivo all'aprile del 1990 – dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). Per quel che riguarda il periodo dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 la compagnia assicurativa non nega l'inabilità lavorativa in quanto tale (cfr. anche duplica, pag. 4 verso il basso; conclusioni, pag. 6 in alto)