_). Giovi per altro ricordare che, secondo il Tribunale federale, una ricevuta a saldo – cui sono assimilabili le dichiarazioni sottoscritte dall'attrice – libera l'assicuratore solo dalle nuove pretese di cui l'assicurato ha potuto rendersi conto al momento della firma (DTF 100 II 45 consid. 1 con riferimenti). Ciò non è manifestamente il caso – né la convenuta pretende – per le conseguenze dell'infortunio successive alla firma dell'ultima rinuncia, l'11 aprile 1990. 5.