_), essa ha rinunciato a far valere ulteriori pretese nei confronti della compagnia assicurativa per conseguenze dell'infortunio sorte fino a tale data. Contrariamente al parere della convenuta, la rinuncia non si estende tuttavia ai pregiudizi che si sono manifestati dopo di allora, ove appena si consideri che – come detto – negli accordi successivi all'11 aprile 1990 la dichiarazione di rinuncia prestampata è stata stralciata (doc. _).