replica, pag. 11 a 13), né ha preteso che le dichiarazioni di rinuncia da lei firmate fossero viziate da errore o altrimenti invalide. Invano si cercherebbe poi nell'incarto un qualsiasi elemento atto a concludere che l'interessata ignorasse le conseguenze dell'infortunio sulla sua capacità lavorativa nel periodo precedente la firma degli “accordi d'indennità”. Ne discende che, con i versamenti ricevuti fino all'11 aprile 1990 (per complessivi fr. 10 828.–: doc. _), essa ha rinunciato a far valere ulteriori pretese nei confronti della compagnia assicurativa per conseguenze dell'infortunio sorte fino a tale data.