b) Dai documenti appena citati si evince che l'attrice, in occasione dei versamenti effettuati dalla compagnia assicurativa, ha dichiarato a due riprese di rinunciare a ogni ulteriore pretesa nei confronti della convenuta, l'ultima volta l'11 aprile 1990. Essa non ha contestato nemmeno le argomentazioni della controparte, secondo cui gli accordi d'indennità vincolavano la parte lesa (risposta, pag. 7 in basso; replica, pag. 11 a 13), né ha preteso che le dichiarazioni di rinuncia da lei firmate fossero viziate da errore o altrimenti invalide.