1425.– (…). Nello stesso tempo dichiara che con il pagamento della convenuta somma è tacitato (a) in modo completo di tutte le pretese e che rinuncia con ciò ad ogni altra richiesta sulla base del sinistro summenzionato contro chicchessia, specialmente contro come pure nei confronti della __________. In un secondo “accordo d'indennità” dell'11 aprile 1990, che prevedeva il versamento di fr. 1400.– a titolo di “rimborso spese aiuto domestico 7.2.90 – 31.3.90”, la rinuncia a far valere ulteriori pretese derivanti dall'incidente è stata estesa al responsabile dell'infortunio (doc.