Essa contesta bensì l'indennità rivendicata dalla controparte al riguardo, ma solo poiché ritiene di avere già fatto fronte al proprio obbligo di risarcimento (sotto, consid. 3). Che il pregiudizio subìto dall'attrice si sia evoluto, di per sé, almeno fino al 5 marzo 1994 non fa dubbio. Ne discende che il termine non è iniziato a decorrere – stando alla giurisprudenza del Tribunale federale – prima del 5 marzo 1994, di modo che al momento dell'introduzione dell'azione, il 14 novembre 1995, la prescrizione biennale non si era compiuta. L'eccezione sollevata dalla convenuta si rivela pertanto destituita di fondamento. Ciò posto, nulla osta all'esame delle domande di petizione.