Se il relativo ammontare dipende da una situazione che evolve, quand'anche in modo regolare, la prescrizione non decorre in nessun caso prima che siffatta evoluzione sia terminata e che la parte lesa abbia potuto valutare il pregiudizio definitivo (DTF 89 II 417 consid. 1b). Nella fattispecie la compagnia d'assicurazioni riconosce che l'incidente del 10 marzo 1988 ha cagionato all'attrice – fra l'altro – un'inabilità lavorativa dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (sotto, consid. 5). Essa contesta bensì l'indennità rivendicata dalla controparte al riguardo, ma solo poiché ritiene di avere già fatto fronte al proprio obbligo di risarcimento (sotto, consid.