2 con rinvii). Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione il danno non deve inoltre essere considerato – per principio – come la somma di diversi pregiudizi, ma come unità (DTF 92 II 3 consid. 2 a 7, 89 II 417 consid. 1a). Se il relativo ammontare dipende da una situazione che evolve, quand'anche in modo regolare, la prescrizione non decorre in nessun caso prima che siffatta evoluzione sia terminata e che la parte lesa abbia potuto valutare il pregiudizio definitivo (DTF 89 II 417 consid.