Per l'art. 83 cpv. 1 prima frase LCStr l'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Per quanto riguarda il danno, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'interessato deve conoscere tutte le circostanze – esistenza del danno medesimo, la sua natura e le sue componenti – atte a motivare e sostanziare una causa civile (DTF dell'11 febbraio 1986 pubblicata in: JdT 1986 pag. 425 n. 26; DTF 93 II 502 consid. 2 con rinvii).