{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n25 novembre 1995 un anticipo di fr. 9000.– per le spese giudiziarie presunte. In tale misura la richiesta di assistenza giudiziaria è dunque priva d'oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Losanna 1992, n. 6 ad art. 152, pag. 124 nel mezzo con richiamo; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa G., consid. 12). Contrariamente a quanto reputano Cocchi/Trezzini (op. cit., pag. 477, nota 566), il Consiglio di moderazione non ha mai “deciso il contrario”. Nella sentenza da loro citata (del 31 maggio 1996 nella causa avv. G., consid. 6) esso ha stabilito soltanto che non va posto in deduzione dell'onorario spettante al patrocinatore d'ufficio quanto il cliente era stato tenuto a versare come anticipo per le spese giudiziarie presunte (e che la Pretura aveva rimborsato al cliente di propria iniziativa). Il che è tutt'altra cosa. Nella fattispecie, per quanto riguarda gli oneri processuali, il beneficio dell'assistenza giudiziaria si riferisce dunque alla dispensa dal pagamento di quanto eccede l'ammontare dell'anticipo prestato.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:\na) “La __________ ” è tenuta a versare a __________ la somma di fr. 5578.20 con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 sull'importo di fr. 4000.– e dal 1° dicembre 1993 sull'importo di fr. 1578.20.\nb) È rigettata in via definitiva l'opposizione della convenuta ai precetti esecutivi n. __________ del 27 febbraio 1995 e n. __________ dell'11 ottobre 1995 a lei notificati, limitatamente al capitale e agli interessi indicati nel dispositivo che precede.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 9 000.—\nb) perizia fr. 2 214.80\nc) disborsi e spese fr. 550.—\nfr. 11 764.80\nsono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 35 000.– per ripetibili.\n3. __________ è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 18 febbraio 1999, nel senso che la differenza tra l'anticipo da lei versato (fr. 9000.–) e il totale degli oneri processuali a suo carico è assunto dallo Stato del Cantone Ticino. __________ è posta al beneficio del gratuito patrocinio degli avvocati dott. __________ e dott. __________, dal 18 febbraio 1999, per gli atti compiuti dai due legali dopo tale data.\n4. Intimazione:\n– avv. dott. __________;\n– avv. __________;\n– avv. dott. __________ (limitatamente al dispositivo n. 3).\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}