{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl Tribunale federale, chiamato a statuire nel caso di un infortunio sul lavoro che ha reso necessaria un'operazione ai legamenti crociati del ginocchio e ha cagionato alla parte lesa un'incapacità lavorativa di nove mesi, oltre a un lieve grado d'invalidità, ha riconosciuto alla vittima una riparazione morale di fr. 4000.– (DTF inedita del 20 aprile 1998 citata in: Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3ª edizione, VIII/6 1998 segg.). Lo stesso Tribunale federale, nel caso di una ferita alla gamba che ha comportato un intervento chirurgico, una degenza ospedaliera di tre settimane e un'inabilità al lavoro di sei mesi, ha ritenuto appropriata un'indennità di fr. 2000.– (DTF 123 II 210). Il Tribunale d'appello, esaminato un caso di ferite che avevano richiesto una degenza ospedaliera di oltre un mese, postumi durevoli di lieve entità e parecchi mesi d'inabilità lavorativa, ha fissato un'indennità per torto morale di fr. 3000.– (II CCA, sentenza del 6 agosto 1993 in re S., consid. 7). Ancora il Tribunale d'appello, nel caso di un trauma facciale causato da un'aggressione che ha provocato una perdita di conoscenza iniziale, disturbi alla vista, la perdita di tre denti, cure dentarie complesse e una degenza ospedaliera di 6 giorni, ha assegnato alla parte lesa un'indennità di fr. 4000.– (II CCA, sentenza del 16 agosto 1994 in re P., consid. 4).\nc) In concreto l'attrice ha riportato, in seguito all'incidente della circolazione, ferite alla schiena e al braccio sinistro (doc. _, 5° foglio verso il basso) che hanno reso necessari tre interventi chirurgici al polso sinistro (doc. _), hanno comportato più periodi d'inabilità lavorativa (doc. _) e continuano a cagionare dolori (perizia, pag. 4 in basso), pur senza renderla invalida (vedi consid. 5). L'attrice ha inoltre ampiamente spiegato e circostanziato le sofferenze patite a causa dell'infortunio, degli interventi chirurgici, dei lunghi periodi di degenza e dei dolori fisici persistenti all'arto leso (petizione, pag. 5 in alto, 7 verso il basso e 9 a metà; replica, pag. 5 a metà; memoriale conclusivo, pag. 3 nel mezzo). Le doglianze dell'attrice per i dolori al polso sono state per altro confermate dalle deposizioni dei colleghi di lavoro presso la ditta __________ (testimonianza di __________, del 18 giugno 1997: act. VII, pag. 2 nel mezzo e di __________, del 18 giugno 1997: act. VII, pag. 3 nel mezzo). Dal rapporto di polizia del 29 marzo 1988 emerge per altro un'indubbia colpa dell'assicurato nell'incidente, che si è immesso su una strada principale senza rispettare la precedenza dei veicoli che ivi transitavano (doc. _, 6° foglio verso il basso). Tutto ben ponderato, si giustifica pertanto di riconoscere all'attrice una riparazione per torto morale di fr. 4000.–. A tale indennità si aggiungono gli interessi al saggio del 5% dal 10 marzo 1988, data dell'infortunio (Brehm, op. cit., n. 101g ad art. 41 CO).\n8. In conclusione, la pretesa dell'attrice per il pregiudizio causato dall'incidente della circolazione del 10 marzo 1988 ammonta a\nfr. 5578.20 (fr. 1578.20 per risarcimento danni, fr. 4000.– per torto morale), con interessi al 5% dal 10 marzo 1988 sull'importo di fr. 4000.– e dal 1° dicembre 1993 sull'importo di fr. 1578.20. L'opposizione sollevata dalla convenuta ai precetti esecutivi del 27 febbraio e dell'11 ottobre 1995 deve quindi essere rigettata in tale misura.\n9. Gli oneri processuali seguono la pressoché totale soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale si vede riconoscere solo fr. 5578.20 dei fr. 548 634.40 chiesti con la petizione, rinunciandosi a riscuotere l'esigua quota che andrebbe a carico della convenuta. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello della domanda (fr. 548 634.40). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica, non elementare dal profilo giuridico, ha richiesto una ragguardevole mole di lavoro per i patrocinatori della convenuta, sicché appare giustificato far capo all'aliquota medio-alta del 6% (fr. 33 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 2000.– (art. 3 TOA), onde un'indennità di fr. 35 000.– per ripetibili. Non si giustifica per converso l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4) – ipotesi estranea alla fattispecie – sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto ai legali della convenuta maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).\n10. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice merita accoglimento, avendo essa reso verosimile l'impossibilità di far fronte alle spese di causa (art. 155 CPC) e la lite non risultando d'acchito sprovvista di ogni probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). In esito all'attuale sentenza l'interessata ottiene bensì un risarcimento di fr. 5578.20, ma deve rifondere alla convenuta fr. 35 000.– per ripetibili, sicché nulla le rimane per coprire i propri oneri. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ad ogni buon conto, non ha effetto retroattivo. Per quanto riguarda le prestazioni dei patrocinatori, ciò significa che solo gli atti da loro compiuti dopo la presentazione della domanda, avvenuta il 18 febbraio 1999, sono assunti dall'ente pubblico (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 158 con rinvii). Quanto agli oneri processuali, l'attrice ha versato il"}