{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-1995-100_2002-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59248&nX40_KEY=4930174&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93d647ac9f9f542adde675a655e629bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:38", "Checksum": "e7b067ad6072f8f99ed68ad01ef78798", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2002 10.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Quanto all'inabilità dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 per problemi al polso destro, nulla consente di desumere che tali disturbi siano dovuti all'incidente del 10 marzo 1988, nel quale l'attrice ha riportato solo ferite al braccio sinistro e alla schiena (doc. _, 5° foglio verso il basso). Il dott. __________ ha anzi escluso “una componente infortunistica per quanto riguarda la sofferenza del nervo mediano a destra”, riconducendo il disturbo “a diversi fattori: ormonali, sovrappeso, lavori manuali in casa in qualità di casalinga” (deposizione del 17 febbraio 1998: act. VII/c, pag. 4 in basso). Ciò è stato confermato anche dal dott. __________, secondo cui il disturbo patito al polso destro, da egli definito “frequente e banale”, può essere causato da “lavori manuali con sforzi ripetitivi” (deposizione dell'11 novembre 1997: act. VII/b, pag. 4 a metà). L'attrice non ha dunque dimostrato a sufficienza un nesso di causalità naturale tra l'incidente del 10 marzo 1988 e l'inabilità al lavoro dal 16 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995.\nc) Dato quanto precede, alla convenuta sono opponibili soltanto i periodi d'inabilità lavorativa da essa riconosciuti, dal 23 agosto al 27 settembre 1993 (36 giorni d'incapacità totale) e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 (20 giorni d'incapacità al 50%). E siccome nei memoriali introduttivi la compagnia non ha contestato le argomentazioni dell'attrice in merito allo svolgimento dell'attività di casalinga o al calcolo della retribuzione giornaliera di fr. 120.– (risposta, ad 8a; duplica, pag. 5), le allegazioni dell'attrice vanno considerate ammesse (art. 184 cpv. 2 CPC). Ne consegue che le critiche avanzate nel memoriale conclusivo (pag. 13 in basso) appaiono ormai tardive. La convenuta non ha neppure revocato in dubbio l'obbligo di risarcire, per principio, siffatto pregiudizio. La rifusione del danno dovuto all'incapacità di svolgere mansioni di casa è per altro riconosciuta dalla più recente giurisprudenza, e ciò a prescindere dai costi effettivamente sopportati, ad esempio, per un aiuto domestico (DTF 127 III 405 consid. 4b con rinvii).\nd) In conclusione il danno patito dall'attrice per la mancata attività di casalinga dal 23 agosto al 27 settembre 1993 e dal 14 febbraio al 5 marzo 1994 assomma a complessivi fr. 5520.– (36 giorni d'incapacità totale e 20 giorni d'incapacità al 50% retribuiti fr. 120.– il giorno). Dedotte le indennità già versate dalla compagnia assicurativa per la perdita di guadagno in tali periodi, pari a fr. 3941.80 (fr. 2950.50 dal 23 agosto al 27 settembre 1993: doc. _ e risposta, pag. 7 nel mezzo; fr. 991.30 dal 14 febbraio al 5 marzo 1994: doc. _), il credito dell'attrice si attesta, in definitiva, a fr. 1578.20. A tale importo vanno aggiunti interessi al 5% da una data intermedia ai periodi d'inabilità lavorativa (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 101e ad art. 41 CO), che può essere ragionevolmente fissata il 1° dicembre 1993.\n6. L'attrice adduce inoltre che l'incidente della circolazione le ha cagionato un'invalidità permanente del 50% e fa valere, per questo titolo, un mancato guadagno annuo di fr. 21 600.– che, capitalizzato secondo le tabelle di Stauffer/Schätzle (tavola 20a, coefficiente 22.87) conduce a una perdita di guadagno futura da essa valutata in complessivi fr. 493 992.– (petizione, pag. 14 a metà). La convenuta nega che la controparte sia afflitta da qualsiasi invalidità permanente e sostiene che i disturbi lamentati dall'attrice non trovano riscontro agli atti e, comunque sia, non sono tali da ostacolare lo svolgimento del suo lavoro. Essa contesta infine il calcolo del pregiudizio esposto nella petizione.\na) Il referto allestito dal dott. __________, della Clinica universitaria ortopedica __________, permette di accertare che i disturbi lamentati dall'attrice non impediscono a quest'ultima di svolgere normalmente l'attività di casalinga (perizia del 6 dicembre 1999, pag. 6, risposta n. 6). Il perito ha rilevato bensì che, in caso di lavori ripetitivi e pesanti, possono insorgere dolori tali da rendere necessarie alcune pause (loc. cit.), ma che ciò non influisce apprezzabilmente sulla facoltà dell'interessata di svolgere un lavoro a tempo pieno, pianificando adeguatamente le diverse attività in modo da evitare la ripetizione di sforzi massimi o di compiti che implicano l'apertura e la chiusura completa della mano sinistra (pag. 7, risposta n. 2). Ne ha concluso, lo specialista, che per l'attività di casalinga può sussistere “tutt'al più” un'invalidità del 10% (pag. 6, risposta n. 7; pag. 8, risposta n. 8). L'indicazione di un limite massimo teorico di invalidità non basta tuttavia a dimostrare un'invalidità effettiva. La valutazione astratta del 10% non è quindi sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 62 cpv. 1 LCStr)."}